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 STATUTO DI STRADA PER UN SOGNO ONLUS

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MessaggioTitolo: STATUTO DI STRADA PER UN SOGNO ONLUS   STATUTO DI STRADA PER UN SOGNO ONLUS EmptyMer 19 Giu 2013, 09:15

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
ARTICOLO 1
-DENOMINAZIONE , COSTITUZIONE E SEDE-

E’ costituita una associazione denominata "Strada per un Sogno “ ONLUS Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. In sigla SPES O.N.L.U.S.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo è inserito detto acronimo in ogni manifestazione e comunicazione esterna della medesima.
L'Associazione ha sede in 74123 Taranto, alla Via Pitagora n° 102. Uffici periferici possono essere istituiti su delibera del Consiglio Direttivo il quale fisserà le norme per l'istituzione e il funzionamento degli stessi.

ARTICOLO 2
-CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE –
“Strada per un Sogno ONLUS” è un’Associazione apartitica, apolitica e laica, aperta a chiunque, senza discriminazioni di razza, cultura, etnia e fede religiosa. Non persegue alcun fine di lucro. Simbolo dell’Associazione è il corpo di una donna stilizzato con il pancione gravidico.


ARTICOLO 3
-DURATA DELL’ASSOCIAZIONE –
L’Associazione viene costituita a tempo indeterminato. Ogni anno sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il primo anno sociale ha inizio nella data odierna e terminerà il 31/12/2013.

ARTICOLO 4
-SCOPI DELL’ ASSOCIAZIONE-
L'associazione ha come scopo quello di perseguire esclusivamente finalità di solida­rietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria. È fatto esplicito divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate in questo articolo, se non attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4.12.1997 n° 460 e successive modifiche e integrazioni.
Essa assume come principi fondamentali:
a) il Diritto alla Riproduzione avvalendosi delle tecniche Medico-Scientifiche più recenti e moderne.
b) Difendere e sostenere, come riconosciuto dagli Organismi Mondiali sui diritti Umani, il diritto di accedere e ricercare una gravidanza attraverso la procreazione assistita e/o altre tecniche mediche innovative, nel rispetto della normativa vigente.
L’Associazione fornisce, supporta, accompagna e informa le coppie e i singoli infertili nel percorso dalla scoperta dell’infertilità (cause). L’attenzione è rivolta alla prevenzione e cura dell’infertilità fino alla conservazione della fertilità quale Diritto dell’Essere Umano. Il tutto supportato dall’aiuto umano e tecnico dato dalla Medicina e dalla Scienza.
In particolare, scopo dell'associazione è
A. Realizzare un servizio di assistenza per la preven­zione, diagnosi e cura dell'infertilità, avvalendosi di équi­pe di operatori sanitari e non sanitari altamente qualificati.
B. Promuovere e sostenere la ricerca medico-scienti­fica in materia di infertilità, malattie genetiche e problematiche inerenti alla riproduzione umana.
C. Promuovere sul territorio nazionale la diffusione della conoscenza delle tecniche di Procreazione medicalmente Assistita di primo, secondo e terzo livello.
D. Operare interventi di sostegno psicologico alle coppie infertili in collaborazione con Centri pubblici e privati che operano nel settore dell’infertilità attraverso incontri , tavole rotonde, gruppi di ascolto, seminari e convegni.
E. Effettuare interventi di informazione presso Istituti Scolastici di secondo grado sui temi della Riproduzione Umana e sulla Infertilità di Coppia promuovendo l’opportunità del ricorso a visite specialistiche di controllo alla popolazione scolastica giovanile in collaborazione con Enti Scolastici ( Dirigenza, Corpo docente e Famiglie).
F. Promuovere e sviluppare direttamente la realizzazione e/o edizione di siti internet, libri, testi, dispense, notiziari, pubblicazioni e sussidi anche audiovisivi di ogni genere oltre che sviluppare attività di formazione, studio, ricerca in questo settore e/o in altri analoghi o affini.
G. Promuovere più estese ed approfondite ricerche per prevenire e sconfiggere le cause di sterilità e di infertilità ed in particolare:
1) Favorire programmi di ricerca volti alla diagnosi, prevenzione e cura dell’infertilità.
2) E’ priorità dell’Associazione informare il singolo e la coppia infertile sulle tecniche tradizionali fino a quelle più moderne ed innovative. Questo attraverso la istituzione di laboratori e sportelli permanenti rivolti alle coppie e al singolo ma dove possa essere possibile anche l’aggiornamento e la formazione di Specialisti.
3)Coordinare ed unificare l'attività dei gruppi di ricerca;
4) Istituire borse di studio, progetti e contratti per giovani laureati, Specialisti e figure volte al sostegno psicologico delle coppie.
5) Stimolare la diffusione dell’Associazione, nel rispetto dei suoi principi, su scala nazionale e internazionale;
6) Stabilire contatti con Scuole, Università, Organismi, Associazioni Scientifiche, Enti Nazionali ed Internazionali e Cliniche di Ricerca aventi analoghe finalità.
7) Realizzare, direttamente oppure attraverso convenzioni con organismi specializzati pubblicazioni inerenti ai risultati delle ricerche, curare la pubblicazione di articoli, di monografie e libri rispondenti al conseguimento dei fini dell'Associazione;
Cool Organizzare corsi, seminari, convegni, pubblicazione di materiale informativo (libri , dépliant e giornali) e ogni altra iniziativa per informare sulle nuove acquisizioni e su nuove prospettive di ricerca, nonché per determinare collegamenti tra l'associazione e le istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali più avanzate nel campo della ricerca medico-scientifica;
9) Mettere a disposizione di chiunque faccia richiesta la competenza dei ricercatori e degli operatori sanitari nonché gli studi finanziati dall'Associazione per offrire un servizio volto al miglioramento delle terapie e dell'approccio psicosomatico con la coppia infertile;
10) Stimolare e sostenere l'attività dei gruppi operativi di diagnosi e terapia dell'infertilità;
11) Assicurare ogni ausilio ed assistenza tecnica a tutte le iniziative culturali, anche a livello strutturale promossa da Enti sia pubblici che privati.
12) Creare gruppi di auto-ascolto e incontri dove condividere le esperienze.
13) Istituire scuole di formazione ed insegnamento nel campo della fisio-patologia della riproduzione, delle tecniche di PMA o di altri mezzi sanitari che possono raggiungere lo scopo della risoluzione della sterilità maschile e femminile, rivolta sia a medici, che a personale paramedico, psicologi, biologi e tecnici di laboratorio;
H. “Strada per un Sogno” Onlus è volta anche all’attenzione verso il minore – neonato, bambino ed adolescente. In osservanza e nel pieno rispetto dei principi riuniti nella Convenzione sui Diritti del bambino e di tutte le norme internazionali applicabili, tenendo conto della Legislazione italiana e del Paese d’origine del bambino. L’Associazione cura i contatti con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali volti all’adozione, al fine di agevolare le coppie nell’iter dell’adozione stessa. L’Associazione potrà stipulare convenzioni con Studi Legali, Associazioni ed Enti, ed organizzare iniziative di supporto psicologico alle famiglie interessate a tale iter.
I. Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà chiedere contributi a Enti pubblici e privati, finanziamenti, sovvenzioni, raccogliere fondi, compiere ogni altra operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria, nei limiti consentiti dalla legge, che riterrà più opportuna.
L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quanto a esse connesse e comunque in via non prevalente.
L. L'associazione intratterrà rapporti di collaborazione con medici, professionisti, eventuali lavoratori e volontari che aderiscano ai principi dell’Associazione , riservandosi di recedere dalle collaborazioni stesse qualora emergano fatti o eventi che ne facciano venir meno il detto requisito essenziale o che pongano in essere comportamenti che ledano l'immagine dell'associazione.
Per accedere alla carica di Presidente, membro del Consiglio Direttivo o Tesoriere è necessaria l'adesione ai detti principi.

ARTICOLO 5
-GLI ASSOCIATI-
L’adesione all’associazione è libera e senza vincoli preclusivi, tanto per i Cittadini Italiani che per i cittadini Stranieri residenti in Italia o all’Estero, per le associazioni, le persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico che ne accettino lo statuto e ne condividano gli scopi. La qualità di associato non è trasmissibile per atti inter vivos, ne mortis causa. Nell’Associazione si distinguono i Soci Fondatori, i Soci Collaboratori, i soci Onorari e i Soci Sostenitori .
Soci Fondatori: Sono soci fondatori coloro i quali abbiano partecipato alla costituzione dell’associazione. Essi vanno a nominare il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione, nominano gli Associati Onorari ed il comitato scientifico.
Soci Onorari : Sono quelli che per la loro personalità, per i particolari servigi svolti per l’Associazione, sostenendone e valorizzandone l’ attività vengono nominati dai Soci Fondatori sia nell’atto costitutivo che in sede di Assemblea. La decisione in sede di Assemblea viene messa ai voti .Nelle assemblee, i soci onorari, hanno diritto di partecipazione ma non di voto.
Soci Collaboratori: Sono Soci Collaboratori coloro i quali collaborano con spirito volontaristico e pertanto a titolo gratuito all’Associazione mettendo a disposizione dell’Associazione le proprie competenze professionali mediche e paramediche. Essi hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto.
Soci Sostenitori : Sono coloro che pagano la quota associativa.
La qualità di socio sostenitore si acquista previa presentazione di apposita domanda sulla quale il Consiglio Direttivo deciderà con delibera insindacabile.
La domanda, che può essere inoltrata in qualunque forma, deve in ogni caso contenere, pena l’inammissibilità, l’espressa accettazione delle finalità e degli scopi sociali e l’impegno a partecipare alle attività dell’Associazione e ad osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi.
L’iscrizione è effettiva al momento della ricezione del pagamento della quota annuale.
Possono essere effettuate contribuzioni a titolo di liberalità al di fuori del tesseramento.
I soci sostenitori hanno diritto di partecipazione e voto nelle Assemblee.
La qualità di socio sostenitore decade automaticamente ove non venisse effettuato il pagamento della quota associativa entro il 28 Febbraio di ogni anno.

ARTICOLO 6
CRITERI DI AMMISSIONE, RECESSO E DI ESCLUSIONE –
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali presenteranno domanda di ammissione diretta al Consiglio Direttivo esplicitando la condivisione degli scopi associativi e la qualità di Collaboratore o di Sostenitore che intendono rivestire.
Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione.
Le quote annuali potranno essere variate dal Consiglio Direttivo con deliberazione a maggioranza.
Sono ammesse le deleghe per la partecipazione alle assemblee degli associati. Non possono essere rappresentate per delega più di DIECI associati.
È in facoltà di ciascun associato recedere in qualsiasi momento dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio Direttivo.
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art.24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. È causa di esclusione il mancato pagamento della quota associativa annuale.
I soci receduti od esclusi o che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno diritto di restituzione dei contributi versati a qualsiasi titolo e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.


ARTICOLO 7
-ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE –
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice Presidente , il Segretario ed il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori, se nominato; - il Comitato scientifico.

ARTICOLO 8
-L’ASSEMBLEA –
L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo ed è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 Ottobre di ogni anno. La convocazione può avvenire tramite avviso affissa in bacheca nei locali della sede dell’associazione, sul proprio sito internet ufficiale, tramite raccomandata, mail o sms.
L'assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati. L’assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi nella sede dell’Associazione, od in un altro luogo idoneo, con possibilità di intervenire anche tramite skype, msn o altri sistemi di multi - conferenza.
All'assemblea deve annualmente essere sottoposta per l'approvazione:
A. La relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
B. Il bilancio dell'esercizio sociale comprensivo del rendiconto economico e finanziario.
L'assemblea delibera inoltre in merito:
A. Alla nomina del Consiglio Direttivo;
B. Alla nomina del Collegio Revisori;
C. A tutti gli altri argomenti che siano proposti all'ordine del gior­no.
L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. L’assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni ogni associato esprime un voto; nessun associato può essere portatore di più di 10 deleghe.
La convocazione di ogni assemblea, ordinaria o straordinaria, dovrà specificare la data, il luogo, l’orario e gli argomenti dell’ordine del giorno.
L’Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera a maggioranza di voti, salvo che per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio per il quale è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza .
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal membro del consiglio direttivo più anziano e, in caso di mancanza anche di questo da persona designata dall’Assemblea . Il segretario nominato provvede alla stesura del Verbale .
Si vota per alzata di mano.

ARTICOLO 9
-IL CONSIGLIO DIRETTIVO –
E’ di competenza del Consiglio Direttivo l’amministrazione Ordinaria e Straordinaria ell’Associazione. L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto dai tre Soci Fondatori più i sei componenti del Consiglio Direttivo che vanno a costituire un organo direttivo di nove membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica un triennio. I membri sono rieleggibili.
All’atto del suo rinnovo il consiglio Direttivo attribuirà le cariche ai suoi componenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente , in sua assenza dal Vice Presidente e in sua assenza dal membro più anziano del Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina i Soci Onorari.
Il Consiglio Direttivo può stilare un Regolamento Interno.
Il Consiglio Delibera sulla partecipazione di Associazioni Pubbliche e/o Private ed Enti Pubblici .
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di quattro consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età.


ARTICOLO 10
IL COMITATO SCIENTIFICO –
All’atto di costituzione dell’Associazione i Soci Fondatori nominano i membri del Comitato Scientifico, composto da medici, para-medici e psicologi, di cui il Coordinatore e responsabile nominato è Luigi Chiappetta. Il coordinatore del Comitato scientifico potrà : nominare un proprio Vicario il quale potrà agire e svolgere le funzioni in sostituzione e/o in concorso con lo stesso, decidere di avvalersi della collaborazione di tutti e/o solo alcuni dei membri del comitato stesso, a seconda dell’attività da svolgere, potrà candidare nuove figure professionali da inserire nel comitato stesso, nonché nominare degli ulteriori responsabili, per area geografica, per attività di ricerca, o per progetto, tra gli appartenenti al comitato stesso.
La durata della carica di Coordinatore del Comitato scientifico è a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Comitato scientifico ha facoltà di riunirsi per redigere un proprio regolamento interno. La prima riunione potrà essere convocata dal Coordinatore subito dopo la prima assemblea del Consiglio Direttivo, nel corso della quale saranno attribuiti i primi incarichi e discussi i primi progetti di lavoro da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Il comitato scientifico è composto da medici, para-medici e psicologi.

ARTICOLO 11
-Il PRESIDENTE E Il VICE PRESIDENTE-
I Soci Fondatori nominano Presidente dell’Associazione.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. Il Consigliere Tesoriere custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità attraverso la istituzione di un libro cassa.
I Soci Fondatori nominano il Vice Presidente ed il Segretario.
In caso di Dimissioni o di grave impedimento del Presidente , il Vice Presidente ne assume transitoriamente i compiti.
ARTICOLO 12
- IL PATRIMONIO -
Il patrimonio è costituito da:
- le quote associative e liberi contributi degli associati,
- i contributi e le liberalità di persone fisiche o giuridiche, di enti pubblici e/o privati, anche internazionali, nonché dalle donazioni, erogazioni e lasciti da chiunque ed in qualunque modo disposti;
- le entrate derivanti da servizi prestati dall’Associazione e compatibili con le finalità di utilità sociale;
- le altre entrate derivanti da iniziative e promozioni compatibili con le finalità di utilità sociale;
- i beni sia mobili che immobili che sono o potranno essere autonomamente acquistati dall’associazione o accettati in donazione, anche testamentaria.

ARTICOLO 13
-UTILIZZAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE –
Le obbligazioni contratte in nome e per conto dell’Associazione vengono soddisfatte con il patrimonio della stessa. Il patrimonio dell’associazione è obbligatoriamente ed esclusivamente destinato al perseguimento delle attività di utilità sociale di cui al precedente articolo 4 e non potrà essere utilizzato diversamente. Il Consiglio Direttivo, fatta eccezione per i membri di cui risulti documentata l’opposizione, è responsabile della diversa destinazione del patrimonio o di fondi di altra natura di proprietà dell’associazione, salvo il diritto dell’associazione al risarcimento del danno.
Gli avanzi di gestione, nonché‚ fondi, riserve o il patrimonio sociale, non potranno essere distribuiti neanche indirettamente fra i soci
ARTICOLO 14
-COMPITI DELL’AMMINISTRATORE TESORIERE-
Il Tesoriere, esegue le disposizioni del Consiglio Direttivo in ordine alla custodia e all’impiego del patrimonio, annota su appositi libri le entrate e le uscite e cura la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, avvalendosi anche della collaborazione di terzi. Egli ha la gestione, anche per delega, dei rapporti con gli istituiti di credito e più precisamente con firma singola per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione entro il limite massimo di €uro 5.000,00 (cinquemila/oo); per le operazioni finanziarie di importo superiore, alla firma del consigliere Tesoriere dovrà abbinarsi quella del Presidente o del Vice Presidente.
ARTICOLO 15
-ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO -
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve predisporre il bilancia dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il progetto di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'as­semblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne vo­lessero richiedere copia.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, ri­serve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 16
COMPENSI PER LE COLLABORAZIONI LAVORATIVE E RIMBORSI SPESE -
L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni professionali occasionali, di collaborazioni coordinate e continuative e di lavoro dipendente anche da parte Degli associati. Spetta al Consiglio Direttivo assumere prestatori d'opera, collaboratori e dipendenti, stabilendone la retribuzione. Salari e stipendi non possono eccedere del 20% quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le stesse qualifiche.
Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, ivi ricomprendendo anche le “spese di rappresentanza”.
In ogni caso eventuali erogazioni di rimborsi spese o compensi per l’espletamento di particolari funzioni a favore dell’associazione da parte di associati, organi amministrativi o di controllo, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6 dell’art. 10 D.lgs 460/77, avverranno tassativamente nei limiti e nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e comunque in misura non superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. 645/94 e dal D.L. 239/95 convertito nella L. 3 08.95 n° 336 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 17
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE –
L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni o negli altri casi previsti dalla Legge.
l'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. 1 liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 di­cembre 1996 n.662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
ARTICOLO 18
- COLLEGIO DEI REVISORI -
Il Collegio dei Revisori sarà nominato dall’assemblea degli associati qualora dovesse essere ritenuto opportuno o nel caso in cui sussista un obbligo legislativo. Lo stesso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.
il Collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.
ARTICOLO 19
NORME APPLICABILI –
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonchè quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N.460.
Il presente atto gode dell’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art’ 27 bis all. b DPR 26.09.1972 n° 642.
Il presente atto è costituito da n° 19 articoli e dattiloscritto in n° 13 pagine.
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