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 nuova circolare Agenzia delle Entrate - chiarimenti su spese per adozione internazionale

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LApissi


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MessaggioTitolo: nuova circolare Agenzia delle Entrate - chiarimenti su spese per adozione internazionale   nuova circolare Agenzia delle Entrate - chiarimenti su spese per adozione internazionale EmptyLun 27 Apr 2015, 15:04

Ecco una nuova circolare pubblicata oggi sul sito dell'Agenzia delle Entrate!
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2015/Aprile+2015/Circolare+17E+del+24+aprile+2015/circolare17e+del+24.04.15.pdf

4.2 Spese per adozione internazionale
D. La lettera l-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR stabilisce la
deducibilità del "cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi
per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Alla luce di quanto sopra si chiede:
1. se la deduzione del 50% della spesa spetti ad uno dei due genitori o
necessariamente debba essere divisa al 25% per ognuno;
2. in caso di coniuge a carico, se mediante annotazione sul documento che
certifica le spese possano essere variate le percentuali di spettanza in base
all'effettivo sostenimento.
R. L’articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR prevede la deducibilità dal
reddito complessivo del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi
per l’espletamento della procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. la circolare n. 55 del 2001, paragrafi 1.6.1
e 1.6.2, e risoluzioni n. 55 del 2000 e n. 77 del 2004, cui si rinvia per gli
approfondimenti). La deduzione è prevista per agevolare coloro che decidono di
18
adottare un minore straniero e che, pertanto, vengono ad essere sottoposti
all'osservanza di tutti gli obblighi che la procedura di cui al Capo I del Titolo III
della legge 4 maggio 1983, n. 184 impone.
Ciò premesso, si ritiene che il legislatore non abbia inteso ripartire la deduzione
per gli oneri sostenuti per la procedura di adozione nella misura fissa del 25 per
cento per ogni coniuge, ma piuttosto abbia inteso ammettere in deduzione dal
reddito di uno o di entrambi i coniugi complessivamente il 50 per cento delle
spese sostenute.
Pertanto, poiché è principio generale che gli oneri individuati dall'art. 10 del
TUIR sono deducibili dal reddito imputabile al contribuente che ha sostenuto le
spese, si ritiene che la deduzione del 50 per cento, di cui all'art. 10, comma 1,
lett. l-bis) del TUIR, debba essere proporzionalmente suddivisa tra i due genitori,
in relazione alle spese sostenute, se la spesa è stata sostenuta da entrambi.
Nel caso in cui, invece, la spesa sia stata sostenuta da un solo genitore, in quanto
l'altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che
ha sopportato la spesa, nella misura del 50 per cento.
Si ricorda, tuttavia, che, come già chiarito con la citata risoluzione n. 77 del
2004, per fruire della deduzione in argomento, è necessario che le spese
sostenute siano certificate dall'ente autorizzato, cui è stato conferito il mandato
per l'espletamento della procedura. Per motivi di semplificazione legati alle
obiettive difficoltà di individuare il coniuge che ha concretamente sostenuto,
anche all’estero, le spese nelle procedure in esame, i coniugi potranno specificare
all’ente autorizzato, nella dichiarazione da rendere in base alla risoluzione n. 77
del 2004, anche quale sia l’importo delle spese sostenute da ciascuno di essi. Si
ritiene in tal modo soddisfatto anche il requisito richiesto dalla disposizione in
esame circa la titolarità del sostenimento della spesa.
Pertanto, se l'ente autorizzato a cui si sono rivolti i coniugi, ha certificato sulla
base delle dichiarazioni da loro rese, che le spese di adozione sono state
sostenute da entrambi in pari misura, ciascuno potrà dedurre solo il 25 per cento
delle spese sostenute.
19
Diversamente, se l'ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rese dai
coniugi, ha attestato che le spese certificate sono state sostenute in misura
differenziata dai due coniugi, ciascuno potrà dedurre la quota parte che gli è stata
certificata.
Per le spese sostenute nell’anno 2014, i coniugi potranno rendere tale
dichiarazione anche in occasione della presentazione della dichiarazione dei
redditi, apponendola sull’originale della certificazione rilasciata dall’ente, a
condizione che la stessa non contraddica dichiarazioni sostitutive di atto notorio
già rese all’ente.
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MessaggioTitolo: Re: nuova circolare Agenzia delle Entrate - chiarimenti su spese per adozione internazionale   nuova circolare Agenzia delle Entrate - chiarimenti su spese per adozione internazionale EmptyLun 27 Apr 2015, 17:07

Grazie mille, cara! Spero di poterne usufruire... nuova circolare Agenzia delle Entrate - chiarimenti su spese per adozione internazionale 6142
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